Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in coerenza con gli interventi previsti dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura ai fini dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la citata legge n. 120 del 2002 e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, l'agricoltura partecipa alla riduzione delle emissioni annue di gas serra e all'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola e l'energia di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati localizzati in aree rurali a destinazione agricola.